IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Padova in quanto tale modifica e' in linea con la
circolare  ministeriale  sul  potenziamento  dell'insegnamento  delle
lingue straniere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Il terzo comma dell'art. 33, relativo alle modalita' dello studio e
degli esami delle lingue straniere, e' soppresso ed e' sostituito dal
seguente:

  Tali  insegnamenti hanno la durata triennale. Lo studente e' tenuto
a  seguire  i  corsi  ed a sostenere le prove d'esame di due fra tali
lingue  durante  tre  anni  a  partire dal primo anno di corso. Puo',
pero',  sostituire la frequenza e gli esami di una o di entrambe tali
lingue  con  altre  lingue  straniere  moderne,  purche'  esse  siano
insegnate  nell'universita'  con corsi di durata almeno triennale, il
cui programma venga approvato dalla facolta'.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1983
  Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 27