IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova in quanto tale modifica e' in linea con la circolare ministeriale sul potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il terzo comma dell'art. 33, relativo alle modalita' dello studio e degli esami delle lingue straniere, e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: Tali insegnamenti hanno la durata triennale. Lo studente e' tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove d'esame di due fra tali lingue durante tre anni a partire dal primo anno di corso. Puo', pero', sostituire la frequenza e gli esami di una o di entrambe tali lingue con altre lingue straniere moderne, purche' esse siano insegnate nell'universita' con corsi di durata almeno triennale, il cui programma venga approvato dalla facolta'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 27